Segnalazione Whistleblowing

L’articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing. In ossequio al nuovo D.lvo n.24 del 10.03.2023, è tutelata la persona del segnalante in tutte le sue forme (v. regolamento whistleblowing aggiornato) ed, inoltre, le procedure per la gestione delle segnalazioni prevedono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

BLUE ITALY ha adottato sistemi criptati a tutela del segnalante ciò per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario (cliccare qui) . Entro sette giorni dalla notifica, viene dato riscontro al segnalante ed entro tre mesi deve chiudersi l’istruttoria della segnalazione che, sarà presa in carico, solo se adeguatamente circostanziata;

- la segnalazione viene ricevuta dall’Organismo di Vigilanza e gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante e con tutte le tutele previste dalla normativa;

- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo segnalazioniwhistleblowing@blueitaly.it oppure continuando nella pagina seguente... CONTINUA

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